IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; 
  Visto  l'art.  8,  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  543,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n. 639; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303  e  successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in
particolare l'art. 4; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi  1,  2  e  3,  del  predetto
decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  individua,  con  propri  decreti,  le  aree
funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola  il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono  Ministri
o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il  numero  massimo  degli
Uffici  e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna   delle
strutture  medesime  affidata  alle  determinazioni  del   Segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, recante la  disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012 e successive modificazioni, recante  «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2019,
recante la nomina dei Ministri,  e  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, concernente il  conferimento
di incarichi ai Ministri senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre 2019, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri
ha delegato le funzioni in materia di innovazione  tecnologica  e  di
digitalizzazione e, in particolare, l'art. 1, comma 5,  a  mente  del
quale il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione
si avvale, nell'ambito della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
del Dipartimento per la trasformazione digitale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre 2019, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri
ha delegato le funzioni in materia di lavoro pubblico, organizzazione
delle pubbliche amministrazioni e sistemi di  gestione  orientati  ai
risultati, nonche'  di  semplificazione  amministrativa  e  normativa
nell'ambito degli specifici indirizzi impartiti  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 2, comma 1,  lettera
a), a mente del quale, per lo svolgimento delle funzioni delegate, il
Ministro si avvale del Dipartimento della  funzione  pubblica,  fatti
salvi  i   provvedimenti   di   riorganizzazione   dell'Ufficio   per
l'innovazione  e  la  digitalizzazione,  diretti  ad  eliminare  ogni
profilo di duplicazione di competenze  con  il  Dipartimento  per  la
trasformazione digitale; 
  Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, e in  particolare  l'art.  3,
comma 5-ter, introdotto dall'art. 18, comma 1-ter, del  decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dalla legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  il  quale  prevede  che  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri assicuri l'esercizio  delle  funzioni,  delle  azioni  e
delle attivita' del Nucleo della Concretezza, di cui all'art.  60-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla stessa Presidenza
siano  assegnate,  per   il   medesimo   Dipartimento,   le   risorse
finanziarie, strumentali e di personale di cui all'art. 60-quater del
citato decreto legislativo n.  165  del  2001  e  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  nell'ambito  dell'autonomia  organizzativa
della  stessa  Presidenza,  adotti  i  conseguenti  provvedimenti  di
riorganizzazione e di adeguamento delle  dotazioni  organiche,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
settembre 2019,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  onorevole  dott.  Riccardo
Fraccaro, e'  delegata  la  firma  dei  decreti,  degli  atti  e  dei
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri, ad esclusione  di  quelli  che  richiedono  una  preventiva
deliberazione del Consiglio dei ministri e di  quelli  relativi  alle
attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Ritenuto  necessario   adeguare   l'assetto   organizzativo   della
Presidenza del Consiglio dei ministri, sia in applicazione del citato
art. 3, comma 5-ter, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sia  al  fine
di eliminare ogni  profilo  di  duplicazione  di  competenze  tra  il
Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  il  Dipartimento  per  la
trasformazione digitale; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche al decreto del Presidente 
             del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  ottobre
2012 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'art. 14, comma 4, la parola:  «sette»  e'  sostituita  dalla
seguente: «otto» e la parola: «venti» e' sostituita  dalla  seguente:
«ventuno»; 
  b)  all'art.  24-ter,  comma  3,  le  parole:  «due  Servizi»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre Servizi».